Sanzionata la Sestri Levante 1919 per irregolarità nei tesseramenti
Pubblicato il: 6/24/2023
Nel contenzioso, la società US Sestri Levante 1919 è affiancata dall'avvocato Filippo Pirisi.
Il Tribunale Federale Nazionale si pronuncia in merito al deferimento, proposto dal Procuratore Federale, nei confronti della US Sestri Levante 1919.
In precedente udienza del 10 gennaio 2023, il TFN, aveva disposto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il signor Paolo Mancuso, mesi 8 (otto) di inibizione; per il signor Stefano Risaliti, mesi 4 (quattro) di inibizione; per il signor Davide Campisi, mesi 8 (otto) di inibizione; per la società Sestri Levante 1919 SSDRL, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
Detto provvedimento era stato adottato in virtù delle comprovate violazioni al Codice di Giustizia Sportiva in materia di tesseramenti irregolari e di violazione delle regole di condotta, lealtà, probità e correttezza.
Con comunicazione Prot. 2261/SS 22-23 il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava al Tribunale che la società US Sestri Levante 1919 SSDRL non aveva provveduto al pagamento della sanzione prevista dal sopracitato accordo.
La difesa, per conto della società calcistica, inoltrava memoria difensiva datata 1° giugno 2023 con la quale, pur ammettendo l'addebito del mancato pagamento, veniva invocata la buona fede e la mancanza di coscienza e di volontà della condotta illecita, allegando la prova del versamento in pari data tramite bonifico dell'importo precedentemente patteggiato. Concludeva quindi chiedendo, in principalità, l'assoluzione da ogni contestazione e, in subordine, l'applicazione di una sanzione nella misura edittale minore possibile tramite attenuanti, con detrazione dell'importo già versato, oltre che l'esclusione di ogni sanzione in capo al signor Stefano Risaliti, legale rappresentante, che ha personalmente scontato la pena concordata.
All’udienza dell’8 giugno 2023, il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro Avagliano, prendendo atto del versamento alle casse federali della somma di euro 2.000,00, pari all'importo originariamente patteggiato, rilevata la tardività del suddetto pagamento, ha chiesto l'irrogazione dell'ammenda di euro 3.000,00 corrispondente alla sanzione base concordata dalle parti in sede di accordo di patteggiamento, come da verbale d’udienza.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società US Sestri Levante 1919 SSDRL la sanzione di complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda, di cui euro 2.000,00 (duemila/00) già versati.