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Imposto lo sgombero ed il ripristino dei luoghi a T.S. Vacanze


Pubblicato il: 6/26/2023

Nel contenzioso, il Comune di Villapiana è affiancato dall'avvocato Francesco Canino; T.S. Vacanze è difesa dall'avvocato Nicola Candiano.

Il Comune di Villapiana ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 48/2021.

T.S. Vacanze Società Cooperativa ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l'ordinanza del Comune di Villapiana n. 19 del 2 ottobre 2020, notificata il successivo 12 ottobre, con la quale le è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 54 cod. nav., lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi, previa demolizione delle opere abusivamente realizzate sul suolo demaniale marittimo (la postazione DJ per mq. 9,12 e il campo da tennis per mq. 684,00).

A sostegno del ricorso, la società ha lamentato: la violazione dell’art. 54 cod. nav. e l’incompetenza del Comune all’adozione del provvedimento, questa spettando al Capo compartimento, quale presenza territoriale decentrata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav. e l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, in quanto le opere contestate costituiscono oggetto di concessione demaniale per finalità turistico-ricreativa; l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e travisamento del fatto, avendo il Comune omesso di considerare gli atti di concessione in godimento del suolo demaniale e, sotto il profilo edilizio, le domande di condono presentate nel 1986 e la concessione edilizia in sanatoria n. 6/1997.

Il Tar della Calabria, sede di Catanzaro, ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune di Villapiana al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che ha liquidato in euro 1.653,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

La sentenza è stata appellata, nei limiti del rispettivo interesse, in via principale dal Comune di Villapiana e in via incidentale dalla originaria società ricorrente.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello n. 3490/2021, come in epigrafe proposto: accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio; accoglie l’appello incidentale nei sensi di cui in motivazione; condanna la originaria società ricorrente a pagare in favore del Comune di Villapiana le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.