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Respinto il ricorso di Sodi Scientifica per i servizi di autovelox nei comuni della Provincia di Pisa


Pubblicato il: 6/26/2023

Nel contenzioso, la società Sodi Scientifica S.r.l. è difesa dagli avvocati Neri Baldi e Claudio Bargellini; la Provincia di Pisa è affiancata dagli avvocati Maria Antonietta Antoniani e Silvia Salvini; Engine S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Lucia Carrozza, Aristide Police, Massimo Occhiena e Fabrizio Fracchia.

La società Sodi Scientifica ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 01374/2022.

La Provincia di Pisa aveva indetto una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, finalizzata all’affidamento per tre anni (con facoltà di rinnovo di ulteriori tre anni) del Servizio di noleggio di n. 6 autovelox di tipo fisso con ripresa fotografica digitale, comprensivo del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza tecnica e lavori necessari ad installazione delle apparecchiature.

Il disciplinare di gara prevedeva l’affidamento con procedura aperta e applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Espletate la procedura di gara e le relative valutazioni da parte della Commissione esaminatrice come da rispettivi verbali, nella seduta di gara del giorno 10.3.2021, considerato l’esito positivo della verifica dell’anomalia dell’offerta della società Engine s.r.l., con determinazione del 22.4.2021 n. 543, la Provincia di Pisa procedeva ad aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, alla Engine s.r.l. il servizio.

La Sodi Scientifica s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, integrato da motivi aggiunti, impugnando l’esito della gara e denunciando che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria non era conforme alle caratteristiche di omologazione in modalità automatica richieste dai documenti di gara, potendo essere montato esclusivamente ‘su palo’ (come prescritto dal manuale d’uso) e non ‘all’interno di box a margine della carreggiata’, come, invece, richiesto dal Capitolato speciale.

Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 1374 del 2022, respingeva il ricorso considerando la censura infondata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) a favore delle parti costituite, oltre accessori..