Respinto l'appello di Studio 5 per la rimozione delle interferenze radiofoniche
Pubblicato il: 6/27/2023
Nel contenzioso, la società Studio 5 S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianluca Barneschi; Rai Way S.p.A. è difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto.
Con la sentenza n. 3848/2018 il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso dell’odierna appellante avverso il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Abruzzo – Molise, del 26 marzo 2008, con il quale è stato ordinato alla Studio 5 S.r.l. “la rimozione immediata delle cause che determinano le interferenze più volte accertate alla ricezione dei programmi trasmessi dall’impianto RAI MF3 di Colle San Marco FM 93,100 MHz” con invito alla presentazione di un progetto radioelettrico di modifica dei parametri tecnici del proprio impianto operante in località Maieletta sulla frequenza 93,000 MHz”.
In sintesi il TAR ha respinto le doglianze dell’appellante in quanto i motivi dedotti dalla ricorrente si fondano su una generica contestazione riguardante le modalità di esercizio dell’impianto Rai Way, tralasciando che il provvedimento impugnato ha invece ad oggetto l’impianto della ricorrente, sono totalmente assenti prove atte a dimostrare l’inesistenza delle interferenze provocate dal proprio impianto.
La ricorrente non ha illustrato l’infondatezza dei presupposti del provvedimento impugnato, ma si è limitata a sostenere che l’impianto Rai è divenuto fonte di interferenze subite dalla medesima società Studio 5.
Inoltre il Giudice, premesso che il principio dispositivo con metodo acquisitivo del processo amministrativo possa ragionevolmente operare solo rispetto a quegli atti e documenti formati o custoditi dall’Amministrazione, evidenziava come le difese della società ricorrente, in mancanza di di precise allegazioni, non possano neppure giustificare una verificazione o una consulenza, essendo precluso al giudice di supplire all’onere probatorio gravante sulle parti mediante un utilizzo esplorativo dei suddetti strumenti. Impugnata ritualmente la sentenza, la controinteressata Rai Way S.p.a. si costituiva in giudizio concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza nel merito dell’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €4000,00 oltre accessori di legge.