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Respinto il reclamo avanzato dalla Mediterranea Calcio a 5


Pubblicato il: 6/27/2023

Nel contenzioso, la società Mediterranea Calcio a 5 è affiancata dall'avvocato Jennyfer Bevilacqua.

La Società Mediterranea Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, inflitta alla calciatrice Ferreira Mendes Filipa Alexandr dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 1081 del 16 maggio 2023, in relazione alla gara Mediterranea Calcio a 5/Jasnagora ASD, del 14 maggio 2023— Turno Play Off Serie A2 femminile.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto frase gravemente offensiva all’indirizzo dell’arbitro".

La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti: in sostanza, la calciatrice non avrebbe proferite le parole di cui al referto e non avrebbe avuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro.

Nel reclamo si sostiene anche la sussistenza di diverse circostanze attenuanti, quali il contesto del gioco, la reazione immediata al fatto ingiusto altrui, le numerose infrazioni di gioco non sanzionate dall’arbitro e l’importanza della gara.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica tesa a negare l’esistenza della condotta ingiuriosa e irriguardosa o, quantomeno, ad affermare la sussistenza di circostanze attenuanti.

La Corte, tramite la ricostruzione operata a mezzo del referto di gara (atto avente valore di piena prova), ritiene fondata la qualificazione della condotta esaminata effettuata dal Giudice Sportivo in termini di comportamento irriguardoso ex art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti, la Corte non ritiene che ricorra l’ipotesi di cui al primo comma, lett. a), dell’art. 13 C.G.S., perché non può essere considerato un fatto ingiusto la mancata concessione di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’arbitro, né che costituiscano legittime attenuanti generiche le circostanze addotte della foga agonistica, dell’importanza della gara, etc.

Alla luce di ciò, la Corte respinge il reclamo.

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