Accolto il ricorso del Consorzio Stabile Valore Assoluto
Pubblicato il: 6/27/2023
Nel contenzioso, il Consorzio Stabile Valore Assoluto è affiancato dall'avvocato Bruno De Maria; l'ASL Napoli 2 Nord è difesa dall'avvocato Fabrizio Perla; la società Ferrotecninca S.r.l. è assistita dall'avvocato Andrea Abbamonte.
Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 67 del 14 giugno 202, l’Azienda Sanitaria Locale-Napoli 2 Nord, ha indetto una gara a procedura aperta con aggiudicazione, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ampliamento del P.O. ‘A. Rizzoli’ di Ischia e realizzazione di nuovi posti letto ospedalieri, da svolgersi in modalità telematica.
La procedura è stata suddivisa in più lotti e la durata dell’appalto è stata stabilita in un massimo di 550 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; laddove l’importo complessivo a base d’asta era pari a € 3.543.996,26, oltre oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso - nella misura di € 149.660,19, per un totale di € 3.693.656,45.
Espletata la procedura di verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, il Direttore generale dell’ASL, con deliberazione n. 298/2022, ha ritenuto di “non approvare la proposta di aggiudicazione, escludendo il Consorzio per la sussistenza di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità ed affidabilità”. La conseguente esclusione dalla procedura è stata impugnata dal Consorzio con il ricorso instaurativo del presente giudizio.
Con la deliberazione n. 899 del 30 maggio 2022, infine, l’appalto è stato quindi aggiudicato al r.t.i. capeggiato da Ferrotecnica.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, il Consorzio, odierno appellato, ha chiesto l’annullamento di tali esiti della procedura selettiva e il risarcimento del danno subito, ove possibile mediante subentro nel rapporto contrattuale, articolando plurime censure in ordine alla sua esclusione oltre che per difetto di contraddittorio anche per violazione dell’articolo 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Infine, all’esito del giudizio così incardinato, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (di qui in avanti, per brevità, solo il Tribunale), con la sentenza n. 7599 del 5 dicembre 2022, ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti del Consorzio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal Consorzio Stabile Valore Assoluto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado e annulla gli atti con essi impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.