Pronuncia della Cassazione sul ricorso di Italmobiliare S.p.A. per i costi deducibili da reddito d'impresa
Pubblicato il: 6/28/2023
Nel contenzioso, la società Italmobiliare S.p.A. è affiancata dagli avvocati Antonio Briguglio, Massimo Antonini, Marco Di Siena e Massimo Proto.
Con avviso di accertamento, conseguente al p.v.c. elevato in data 31 luglio 2012, l'Agenzia delle entrate contestava alla società Italmobiliare s.p.a., ai sensi degli artt. 101 e 109 t.u.i.r., l'indeducibilità di costi non inerenti, relativi all'anno 2007, per l'importo complessivo di euro 11.000.000,00, in violazione del c.d. principio di inerenza dei costi deducibili.
I fatti di cui alla verifica riguardavano un accordo transattivo intervenuto nell'anno 2007 tra la Italmobiliare s.p.a. e la Ansaldo Energia s.p.a. (cui era stato ceduto il sito siderurgico di Legnano di proprietà di una società controllata dalla prima), scaturente da un giudizio instaurato dai lavoratori del sito industriale nei confronti di entrambe le società per ottenere il risarcimento del danno biologico derivante da patologie connesse all'esposizione all'amianto. Con tale accordo, l'Italmobiliare si impegnava a versare all'Ansaldo Energia la somma di euro 11.000.000,00 e quest'ultima si impegnava a soddisfare le pretese dei lavoratori, a rinunciare ad ogni altra azione o pretesa nei confronti dell'Italmobiliare ed a rimborsare a quest'ultima quanto eventualmente tenuta a versare a terzi anche per importi superiori a quello di cui all'accordo.
La società proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento che era accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 409/18/13. . L'Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che respingeva il gravame dell'Ufficio, confermando le ragioni della decisione dei primi giudici.
Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, ricorso che era accolto con ordinanza n. 31930 del 2021 con cui, decidendo la causa nel merito, era rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Corte affermava che, in tema di reddito d'impresa, ai fini della deducibilità dei costi, l'onere inerente all'attività d'impresa è quello che appartiene all'ambito aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa e, quindi, sostenuto in funzione o in ragione dell'attività imprenditoriale, risultando del tutto ininfluente, sul giudizio di inerenza, la natura del fatto che ha provocato la diminuzione patrimoniale - sia che questa derivi da atto illecito compiuto in assenza di un obbligo giuridico (c.d. responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.), sia che derivi da attività lecita e concretamente riferibile alla realtà aziendale (c.d. responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.) - imponendosi in ogni caso un'indagine sull'appartenenza all'attività produttiva dell'evento generatore del decremento che viene in considerazione dal punto di vista fiscale.
Nel caso di specie l’inerenza era da ritenersi assente perché la spesa non derivava da un’attività connessa al corretto esercizio dell’impresa, nella sua configurazione costituzionale, ma derivava da fatti contra ius, che si ponevano al di là della sfera aziendale.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione Italmobiliare s.p.a.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso per revocazione; accoglie il secondo; in sede rescissoria, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassa la sentenza della CTR della Lombardia n. 4592/2014, depositata in data 15 settembre 2014, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per l'esame di tutti gli altri motivi di ricorso non ancora esaminati e per la liquidazione delle spese del presente giudizio e di quello di legittimità.