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Accolto il ricorso della Casa Generalizio dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio in materia di contributi al budget ospedaliero


Pubblicato il: 6/29/2023

Nel contenzioso, la Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio è difesa dall'avvocato Domenico Ielo; la Regione Lazio è assistita dall'avvocato Giuseppe Allocca; l'ASL Roma 1 è affiancata dall'avvocato Gloria Di Gregorio.

La Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, che gestisce l’Ospedale “San Giovanni Calibita” Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina, ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio - Roma n. 2392/2018.

Il Fatebenefratelli ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati in quanto: hanno applicato retroattivamente il regime dei tetti di spesa fissi e inderogabili a prestazioni erogate nel 2008; non hanno previsto la remunerazione dei costi sostenuti dall’Ospedale per i rinnovi contrattuali del personale e per la remunerazione dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (cd. indennità di esclusiva); non hanno tenuto conto della peculiarità dell’ospedale appellante, che - quale “ospedale classificato” - è equiparato alle strutture pubbliche in quanto a obblighi di erogazione delle prestazioni sanitarie; in contrasto con la normativa, hanno posto in essere un sistema di programmazione centralizzata che non ha tenuto conto delle esigenze dei singoli operatori, omettendo la contrattazione prevista dalla legge; non garantiscono che tutte le prestazioni erogate siano remunerate in base a una tariffa predeterminata.

Con sentenza 2 marzo 2018, n. 2392, il Tar Lazio-Roma, Sezione IIIQuater, ha respinto il ricorso.

Con appello notificato il 1° ottobre 2018 e depositato il 5 ottobre successivo, il Fatebenefratelli ha impugnato, chiedendone la riforma, detta pronuncia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n.r.g. 7846/2018) come in epigrafe proposto: in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso di primo grado; dichiara inammissibile l’atto di appello; compensa le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.

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