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Accolto il ricorso di Rhodia International Holding in materia di imposte sui dividendi distribuiti in forza della Convenzione Italia-Regno Unito


Pubblicato il: 6/30/2023

Nel contenzioso, la società Rhodia International Holding LTD è affiancata dall'avvocato Tullio Elefante.

La società di diritto inglese Rhodia International Holding LTD impugnava il provvedimento di diniego di sei istanze di pagamento del credito di imposta relativo ai dividendi distribuiti nel 1995, 1997, 1998 e 1999 ai sensi dell'art. 10, par 4, lett. b) della Convenzione tra l'Italia ed il Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n.329 del 5.11.1990.

La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello proposto dall'Ufficio, confermando la decisione di primo grado, favorevole alla società.

In particolare, la CTR dichiarava pregiudizialmente l'inammissibilità del primo motivo di appello, con cui l'Amministrazione aveva denunciato la violazione di legge per la dedotta alternatività dell'art. 10 della Convenzione tra l'Italia ed il Regno Unito e della direttiva 23 luglio 1990 n. 435/90/CEE, relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie residenti in diversi stati membri dell'Unione Europea, e riteneva assorbiti e comunque infondati i restanti motivi di appello, con i quali erano contestati la qualità di effettiva beneficiaria dei dividendi erogati in capo alla società appellata ed eccepita l’estinzione dell’obbligo di pagamento dei dividenti mediante compensazione.

Dichiarati assorbiti i motivi secondo e terzo, la Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR dell'Abruzzo per nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi enunciati.

Avverso la sentenza della CTR la Rhodia International Holding LTD ha proposto ricorso, con due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dei motivi di ricorso e comunque contestando la fondatezza del primo.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

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