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Respinto il ricorso di ESTAR per l'esenzione da società non commerciale


Pubblicato il: 7/1/2023

Nel contenzioso, ESTAR è affiancato dagli avvocati Marco Miccinesi e Francesco pistolesi.

Con gli avvisi di accertamento per cui è causa l’Agenzia delle Entrate, qualificato l’ente ricorrente come commerciale, contestava il mancato assoggettamento a IRES dei contributi erogati dalla regione per il suo funzionamento, rideterminando altresì la base imponibile IRAP (anni d’imposta 2005 e 2006), mentre per il 2007 l’ente si era spontaneamente dichiarato commerciale, recuperando le perdite degli anni precedenti. Anche per tale annualità quindi si procedeva al recupero a tassazione, il tutto oltre alle previste sanzioni.

La contribuente, vittoriosa in primo grado, soccombeva nei giudizi in sede di gravame proposto dall’Agenzia, per cui propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia si è limitata a depositare un atto ai fini della partecipazione all’udienza, ma non ha depositato controricorso nei termini. La ricorrente ha altresì depositato memorie illustrative.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata non denuncia affatto l’omesso esame della circostanza dedotta, cioè il non aver effettuato ESTAR, negli anni 2005 e 2006, l’attività di approvvigionamento di prodotti farmaceutici per conto delle ASL. Infatti l’indicazione di tale attività in sentenza appare solo un richiamo delle molteplici attività che astrattamente la legge attribuisce a tale ente “l’Estav Sud Est è stato costituito essenzialmente per svolgere…i servizi di supporto…quali l’approvvigionamento di beni e servizi, la gestione dei magazzini, e della logistica ed altri ancora…”.

La Corte respinge il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.