Pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso di Vibeco per i servizi di smaltimento rifiuti nel territorio calabrese
Pubblicato il: 7/1/2023
Nel contenzioso, la società Vibeco S.r.l. è assistita dagli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano; la Regione Calabria è assistita dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice.
La società Vibeco S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. 2172 del 2022.
Vibeco s.r.l. partecipava alla procedura aperta per “l’Affidamento del servizio di accettazione, imballaggio, stoccaggio temporaneo, carico, trasporto, recupero e/o smaltimento in ambito internazionale comunitario dei rifiuti aventi codici cer [20.03.01] prodotti nel territorio della regione Calabria ”, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex artt. 81 e 82, d.lgs. n. 163/06 ,ratione temporis applicabili.
Con verbale di gara n. 9, dell’1 ottobre 2014, la Regione Calabria disponeva l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore di Vibeco s.r.l. Con atto notificato in data 24 settembre 2018 l’A.T.I. Vibeco proponeva ricorso dinanzi al T.a.r per la Calabria avverso il silenzio inadempimento della Regione Calabria.
Vibeco srl., in particolare, dalla premessa secondo la quale la sentenza del Tar Catanzaro n. 2412/21 aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria in relazione alla domanda di stipulazione del contratto, faceva discendere la prova del nesso causale tra l’illegittimo comportamento dell’amministrazione e i danni da essa riportati a titolo di responsabilità precontrattuale.
La società ricorrente contestava, preliminarmente, l’assenza dei presupposti previsti dall’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 199090 per pervenire ad un provvedimento di revoca, e segnatamente la mancanza di una sopravvenienza, fattuale o normativa, rispetto ai fatti già conosciuti dall’Amministrazione, oltre che l’assenza di una nuova ponderazione dell’interesse pubblico rispetto agli interessi antagonisti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.