Respinto il ricorso di Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre
Pubblicato il: 7/3/2023
Nel procedimento, Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l. è affiancata dagli avvocati Luigi e Pietro Quinto; l'Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti è difesa dagli avvocati i Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine.
L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di declaratoria di nullità delle delibere n. 723 del 30 dicembre 2022 e n. 7 del 10 gennaio 2023, e dalle domande di condanna dell’Ager al pagamento in favore della ricorrente degli interessi maturati dal deposito del lodo oppure, in via gradata, dalla notifica del ricorso per l’ottemperanza fino al soddisfo, avvenuto in data 12 gennaio 2023, nella misura prevista dall’art. 1284 comma 4 c.c.
Con il lodo arbitrale n. 5/18 RGA, redatto e sottoscritto in Roma in data 14 ottobre 2019 dal Collegio arbitrale costituito in data 14 dicembre 2018, pronunciato inter partes, l’Ager è stata condannata a pagare, in favore della società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre, la somma totale di €611.981,13, oltre interessi ex art. 1284, commi 4 e 5 c.c., dalla domanda di arbitrato (29 settembre 2017) sino al deposito del lodo.
Decorsi infruttuosamente 120 gg. dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al T.a.r. per il Lazio.
Con la sentenza n. 4195/2022, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’ottemperanza sul presupposto, per un verso, che Ager avesse dato esecuzione al Lodo attraverso la rideterminazione della tariffa ai sensi dell’art. 7.4 del contratto, per altro verso, che la determina n. 1/2022 è stata comunque impugnata innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce.
La società ha impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 9917/2022, ha riformato la sentenza del T.a.r. per il Lazio, ordinando all’Ager Puglia di procedere al pagamento delle somme contenute nel lodo arbitrale n. 5/18 RGA, entro sessanta giorni e nominando quale Commissario ad acta il Prefetto di Lecce, con facoltà di delegare un altro dirigente dell’Ufficio territoriale del Governo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 4373/2022, lo respinge.