Accolto l'appello del MIC per l'esclusione dal fondo contributi di emergenza per il settore dello spettacolo, cinema e audiovisivo
Pubblicato il: 7/3/2023
Nella vertenza, S.E.C. Società Esercizio Cinematografi di Gianfranco, Clario e Giovanni Casanova & C. S.n.c. è affiancata dall'avvocato Luigino Biagini.
L’art. 89 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), ha istituito il “Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo” con la finalità di “sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19”.
La disposizione demanda a “uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo” il compito di stabilire “le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19”
La SEC – Società Esercizio Cinematografi di Gianfranco, Clario e Giovanni Casanova & C. (in breve, Sec) ha proposto ricorso dinanzi al Tar per il Lazio, al fine di ottenere l'accesso ai contributi.
Il Tar per il Lazio, Sezione Seconda Quater, con la sentenza n. 10919 del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ha annullato i dd.dd. nn. 234 e 235 del 1° febbraio 2021 in partis quibus.
Il Ministero per la Cultura ha proposto il presente appello, articolando come la SEC non presenterebbe i requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché l’interesse alla procedura selettiva.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 616 del 2022) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado dalla SEC.