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Respinto l'appello di Consip per il servizio di conduzione e gestione interviste di indagine statistica


Pubblicato il: 7/4/2023

Nel contenzioso, Mg Research S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giovanni Pesce; il Centro Statistica Aziendale S.r.l. è assistito dagli avvocati Stefano Vinti e Dario Capotorto.

In data 19 ottobre 2021, Consip s.p.a. indiceva, per conto dell’ISTAT, una procedura di gara aperta per l’affidamento del “servizio di conduzione e gestione di interviste con tecnica mista CAPI/CATI per la realizzazione dell’indagine statistica sulla sicurezza delle donne”, da aggiudicare sulla scorta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La durata complessiva dell’appalto era pari a sette mesi, più un mese di eventuale proroga.

All’esito della acquisizione e valutazione comparativa (con il metodo della c.d. inversione procedimentale) delle offerte pervenute, la Commissione di gara provvedeva all’attribuzione dei punteggi tecnici, con il metodo aggregativo compensatore previsto dalla legge di gara.

Attribuiti, di conserva, i punteggi per la componente economica dell’offerta, risultava utilmente collocato in graduatoria, in posizione poziore, il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato da Mg Research s.r.l.: il quale perciò – all’esito della positiva verifica di congruità dell’offerta, risultata, nella sua formulazione, anormalmente bassa – veniva proposto, subordinatamente alle verifiche e controlli di legge, per l’aggiudicazione.

La pedissequa determinazione di aggiudicazione era impugnata, con rituale ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, dal Centro Statica Aziendale S.r.l., collocatosi al secondo in graduatoria, la quale lamentava, sotto plurimo e concorrente rispetto: l’erronea ed inadeguata conduzione del subprocedimento giustificativo dell’anomalia; l’omessa estromissione della controinteressata, in ragione di asserite “false/fuorvianti e/o omissive dichiarazioni” rese nel corpo della offerta tecnica nonché in ordine al fatturato specifico posseduto; l’omessa estromissione della stessa, in ragione di asserite false o reticenti informazioni in ordine ai nominativi dei soggetti apicali della società mandataria.

Nel rituale contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4910/2022, il Tribunale adito accoglieva, per quanto di ritenuta ragione, il gravame.

Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Consip s.p.a. impugna la ridetta statuizione, di cui assume la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l’integrale riforma, con conseguente reiezione del ricorso di prime cure.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante Consip s.p.a. e Mg Research s.r.l., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite a favore di Centro Statistica Aziendale s.r.l., che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.