Accolto il ricorso di MPO & Partners Professional Trustee
Pubblicato il: 3/6/2023
Nella vertenza, MPO & Partners Professional Trustee S.p.A. è affiancata dall'avvocato Martino Ebner.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l'appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Milano, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalla società MPO & Partners Trustee spa avente ad oggetto la cartella emessa dall’Agenzia – Riscossione, successivamente alla notifica dell’avviso di liquidazione dell'imposta di donazione e di quelle ipotecaria e catastale in misura proporzionale, relativa alla costituzione del trust denominato Constants trust del 25 luglio 2013.
La CTR aveva riformato la decisione di primo grado, premettendo che la CTP, in altro giudizio, con sentenza n. 3373/2016, aveva disatteso il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di liquidazione delle imposte di registro ipotecarie e catastali dovute a seguito della costituzione del predetto trust, sentenza divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione. Con detta decisione, la CTP accertava la soggettività giuridica del Trust ai sensi del comma 1 dell’art. 74 l. 296/2006.
Sulla base del titolo definitivo veniva emessa la cartella di pagamento n. 068201700383378530000 che ha recepito le imposte divenute definitive a seguito dell’adozione dell’avviso di liquidazione.
La CTR nell’affermare che, a seguito del gravame, nessuno si era costituito per la società contribuente, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia - Riscossione statuendo che in quanto legittimata, la società non poteva più opporre l’illegittimità della pretesa impositiva divenuta definitiva, mentre se da ritenersi non legittimata in quanto la cartella era intestata al Constant Trust e questi avrebbe dovuto essere notificata- secondo l’impostazione della ricorrente- allora la società MPO non era legittimare ad impugnare la cartella.
Avverso la sentenza di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria; replicano con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.