Inammissibile il ricorso di Lunarossa S.r.l. in materia tributaria
Pubblicato il: 3/6/2023
Nella vertenza, Lunarossa S.r.l. è affiancata dall'avvocato Edoardo Belli Contarini; il Comune di Rieti è difeso dall'avvocato Domenico Maria Orsini.
La società Lunarossa s.r.l. e Mancini Claudio Matteo proponevano ricorso avverso numerosi avvisi di accertamento emessi dal Comune di Rieti a titolo di ICI ed IMU dovuta per gli anni 2007-2012 per l'immobile sito in Rieti, via Salaria per Roma, deducendone l'illegittimità perché fondati su una rettifica catastale mai notificata ai contribuenti.
La CTP di Roma con sentenza in data 24.7.2015 accoglieva il ricorso.
Proposto appello da parte del Comune di Rieti, la CTR del Lazio con sentenza in data 6.12.2016 accoglieva il gravame.
Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso il Comune di Rieti. Entrambe le parti depositavano memorie.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 360, n. 3, 113, comma 1, 115 comma 1, 116 comma 1 c.p.c. e 2697 c.c. posto che il giudice di secondo grado, violando le norme richiamate, non aveva considerato nella sentenza impugnata che l'Ufficio non aveva dato alcuna prova degli elementi giustificativi della pretesa fiscale fatta valere con gli avvisi di accertamento impugnati, nemmeno la prova che la rendita catastale utilizzata quale presupposto degli avvisi di accertamento fosse stata preventivamente e ritualmente notificata. In particolare deducevano che a fronte di una loro specifica contestazione, la CTR aveva inteso ritenere come ammessa la circostanza dell'avvenuta notifica dell'attribuzione della rendita catastale.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la violazione dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. posto che il giudice di secondo grado ha ritenuto integrato il presupposto necessario per la possibilità di utilizzare l'attribuzione di una rendita catastale di un immobile quale base imponibile di calcolo per l'imposta municipale, dalla sua presunta conoscenza e non dalla sua preventiva notifica come richiesto dalla legge.
Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c." parte ricorrente deduceva che la CTR non si sarebbe pronunciata in ordine agli ulteriori motivi di appello proposti dai contribuenti.
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, spese forfettarie ed agli accessori di legge.