Accolto in parte il ricorso di Eolosilver per l'accertamento catastale da maggior rendita
Pubblicato il: 3/6/2023
Nel contenzioso, Eolosilver s.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandra Stasi.
Eoloservice srl propone tredici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello incidentale di Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittimi due avvisi di accertamento catastale ed attribuzione di maggiore rendita notificatile nel 2016 in relazione ad un impianto di aerogenerazione di energia elettrica da essa detenuto nel Comune di Cancellara (PZ), ed insistente su due distinte particelle limitrofe (Cat.D/1).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che gli avvisi erano sufficientemente motivati con indicazione dei riferimenti normativi e dei criteri utilizzati per il classamento e l'attribuzione di rendita, tanto più che essi si basavano su un diverso apprezzamento economico degli stessi elementi già indicati dalla società in procedura Docfa; dalla relazione di stima si evincevano gli elementi utilizzati per il riclassamento, individuabili nel valore del lotto, nel costo di costruzione a nuovo (non attualizzato al biennio ’88-89 trattandosi di costruzione successiva), negli oneri tecnici, di urbanizzazione e finanziari, il tutto come da Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6 del 2012.
Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, ed in accoglimento del gravame incidentale dell'Agenzia dell'Entrate, doveva poi ritenersi legittima anche l'inclusione della torre eolica nel calcolo della rendita, date le sue caratteristiche di solidità, di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo, e dovendo essere realizzata con obbligatori calcoli, progetti ed autorizzazioni edilizie e paesaggistiche come una qualunque costruzione e come tale idonea ad incidere nella stima diretta.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La Corte accoglie il secondo ed il nono motivo di ricorso; respinti il primo, terzo, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo; assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata in diversa composizione.