Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Bank of Montreal Ireland Plc
Pubblicato il: 3/15/2023
Nel contenzioso, Bank of Montreal Ireland Plc è affiancata dagli avvocati Francesco Bonichi e Luigi Cardascia.
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti della Bank of Montreal Ireland P.L.C., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha rigettato l’appello proposto in via principale avverso la sentenza della C.t.p. di Pescara che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata sugli interessi maturati sui titoli obbligazionari dalla banca depositaria.
La società contribuente, tra il 2006 ed il 2009, per il tramite della banca depositaria Euroclear Bank SA/NV, presentava sessantasette istanze per ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva che detta ultima aveva applicato sugli interessi maturati su titoli obbligazionari emessi da società fiscalmente residenti in Italia; a fondamento dell’istanza la contribuente adduceva che l’imposta non era dovuta, ricorrendo l’esenzione di cui all’art. 6 d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239.
L’istanza veniva rigettata in data 26 novembre 2012, dopo la mancata risposta della contribuente al questionario del 24 luglio 2012, su presupposto della carenza probatoria.
A fondamento del diniego l’Ufficio rilevava che mancavano i documenti comprovanti l’acquisto dei titoli sui mercati regolamentari italiani o al di fuori di essi, la proprietà dei medesimi, la ritenuta subita.
La C.t.p. accoglieva il ricorso avverso il diniego limitatamente a cinquantanove istanze in quanto non esaminate dall’Ufficio e lo rigettava quanto ad otto istanze – ovvero quelle cui si riferiva il questionario al quale la contribuente non aveva risposto – su presupposto che la Banca non avesse fornito la documentazione aggiuntiva richiesta.
Avverso la detta sentenza frapponevano appello entrambe le parti. L’Ufficio censurava la sentenza impugnata quanto alle cinquantanove istanze per le quali era stato accolto il ricorso, rilevando che la contribuente non aveva fornito adeguata prova in relazione a tutte le richieste di rimborso e deduceva la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. ed il vizio di motivazione apparente. La Banca, viceversa, censurava la sentenza impugnata quanto alle otto istanze per le quali il ricorso era stato rigettato, contestando il mancato rilievo del vizio del provvedimento di diniego per eccesso di potere e per mancanza di motivazione.
La C.t.r. rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese.
Avverso detta ultima ricorre la sola Agenzia delle Entrate.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.