Accolto il ricorso di Finstral contro l'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 3/21/2023
Nel contenzioso, Finstral S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Fruscione e Benedetto Santacroce.
L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Finstral s.p.a., relativamente all’anno 2008, un avviso di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzione, con il quale aveva contestato l’erronea applicazione dell’iva agevolata sulle operazioni di fornitura di infissi realizzate dalla società per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa, posto che non correttamente la società aveva ritenuto di potere applicare l’iva agevolata sull’intera prestazione realizzata, quindi anche relativamente al costo delle materia prime impiegate; la società aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento che era stato accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, che aveva ritenuto che l’iva agevolata dovesse essere riferita alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso, con estensione, quindi, anche alla fornitura di prodotti finiti purché gli infissi fossero stati forniti dallo stesso soggetto tenuto alla realizzazione dell’intervento; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.
La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha parzialmente accolto l’appello, in particolare: ha ritenuto che, sulla medesima questione, si erano già pronunciate, per diverse annualità, altre Commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali avevano ritenuto che le prestazioni eseguite erano consistite nella produzione degli infissi e nella conseguente loro posa in opera, sicché avevano ritenuto che non si era realizzata alcuna cessione significativa di beni; ha quindi evidenziato che la Corte di cassazione si era pronunciata su analoghi procedimenti e, dovendo seguire l’orientamento espresso, doveva ritenersi che l’imposta agevolata poteva applicarsi solo sul valore della prestazione dedotto il costo dell’infisso; infine, ha ritenuto che sussistevano, nel caso in esame, obiettive condizioni di incertezza normativa sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma, sicché le sanzioni non erano dovute.
Avverso la suddetta pronuncia la società ha proposto ricorso principale per la cassazione, illustrato con successiva memoria, affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
L’Agenzia delle entrate ha, altresì, notificato successivo ricorso, da intendersi quale ricorso incidentale, per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, infondato il primo e assorbito il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.