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Respinto il ricorso del MISE in materia di giochi televisivi a scopo non promozionale


Pubblicato il: 7/6/2023

Nel contenzioso, RAI è affiancata dall'avvocato Massimo Luciani; RTI è difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Massimiliano Molino e Giuseppe Rossi; Endemol Shine Italy S.p.A. è affiancata dagli avvocati Lorenzo De Sanctis e Ottavio Grandinetti; Codacons è difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi.

Il Ministero dello sviluppo economico ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10027/2018 concernente il Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’articolo 19 comma quattro Legge n. 449 del 1997. Nel merito riguardante le trasmissioni televisive aventi le caratteristiche di gioco-intrattenimento non promozionale, con preselezione degli spettatori potenziali concorrenti al di fuori del luogo di svolgimento della trasmissione medesima.

Con la pronuncia in esecuzione della quale era stata emanata la nota ministeriale impugnata questo Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso del Codacons - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori contro la RAI, finalizzato ad accertare che la trasmissione televisiva “Affari tuoi”, da questa edita, doveva essere sottoposta alla disciplina di cui al citato regolamento governativo. In accoglimento delle censure formulate dal Codacons, la sentenza del 28 luglio 2008, n. 3708, ha statuito che la trasmissione televisiva non potesse beneficiare dell’esclusione dall’ambito di applicazione del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b)

Preso atto della pronuncia, con la nota impugnata in questo giudizio il Ministero dello sviluppo economico, richiamate dapprima le proprie funzioni di vigilanza nel settore regolato dal DPR 26 ottobre 2001, n. 430, relativamente ai concorsi e giochi a premio con finalità commerciali, e quindi i principi affermati da questo Consiglio di Stato in relazione alle trasmissioni televisive finalizzate all’assegnazione di premi, ha chiarito che sono soggette al regolamento tutte quelle contraddistinte dalla preselezione degli spettatori al di fuori delle trasmissioni, destinati a diventare potenziali concorrenti dei giochi a premio.

In ragione di ciò ha sottoposto le emittenti televisive agli obblighi di comunicazione, ai divieti e alle conseguenze sanzionatorie in caso di violazioni derivanti dall’applicazione del più volte richiamato DPR 26 ottobre 2001, n. 430.

A mezzo del proprio appello il Ministero censura sotto plurimi profili la statuizione di accoglimento del ricorso della RAI così sintetizzata.

Si sono costituiti in resistenza all’appello, oltre alla società ricorrente, anche le ulteriori emittenti televisive RTI -Reti Televisive Italiane s.p.a. e Endemol Shine Italy s.p.a., mentre vi aderisce il Codacons, interveniente ad opponendum nel giudizio di primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.