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Estinto il giudizio tra l'Agenzia delle Entrate e So.Ge.A.Al.


Pubblicato il: 3/22/2023

Nel contenzioso, So.Ge.A.Al. è affiancata dall'avvocato Franco Picciaredda.

L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla Società di Gestioni Aeroporto Alghero s.p.a. degli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1999 al 2004, con conseguente irrogazione di sanzioni, con i quali aveva contestato la non deducibilità di taluni costi, la non deducibilità degli ammortamenti, la non detraibilità dell’iva in relazione a tutte le fatture di costi non inerenti e non documentati, l’indebito utilizzo dei costi non inerenti e non documentati anche ai fini Irap; avverso gli avvisi di accertamento la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari, avendo ritenute legittime le pretese solo relativamente a taluni costi e relativamente a talune pretese non espressamente impugnate e divenute definitive, rideterminando, di conseguenza, le sanzioni; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che i costi erano stati effettivamente sostenuti, in quanto documentati, ed erano inerenti, e, inoltre, con riferimento ai rilievi iva, che il recupero era illegittimo poiché derivante da violazioni di natura formale che non incidevano sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso.

La Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con spese a carico della parte che le ha anticipate.