Inammissibile il ricorso della società Saba Italia S.p.A.
Pubblicato il: 3/23/2023
Nella vertenza, Saba Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Emiliano Amato.
Saba Italia Spa, concessionaria di parcheggi pubblici, presentò istanza di rimborso della maggiore Irap, cautelativamente versata (per euro 96.539) per il periodo di imposta 2008, assumendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione del novellato art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. riduzione del cuneo fiscale).
Formatosi il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, che riteneva che la società operasse in regime di concessione con sistema tariffario e che, dunque, non presentasse i requisiti richiesti per l’agevolazione Irap, seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente, e la CTP di Roma, con sentenza n. 608/7/13, rigettò il ricorso della società.
La CTR del Lazio ha rigettato l’appello della contribuente e ha confermato la decisione di primo grado, escludendo che la società avesse i requisiti per fruire dell’agevolazione fiscale, trattandosi di impresa “regolamentata”, operante nel settore dei pubblici servizi, in forza di “concessione” (e non di appalto, come dedotto dalla contribuente) e a “tariffa”.
La società ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello e, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria; l’Agenzia ha resistito con atto di costituzione; le Regioni non si sono costituite.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Umbria, Calabria, Veneto, Marche; accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.