La Cassazione rigetta il ricorso di Sanitaservice ASL FG
Pubblicato il: 4/3/2023
Nel contenzioso, Sanitaservice ASL FG S.r.l. è affiancata dall'avvocato Pietro Boria.
La Sanitaservice s.r.l., partecipata al 100% dalla ASL di Foggia, presentava quattro istanze con le quali chiedeva la restituzione di somme versate a titolo di Iva in relazione ad alcune prestazioni da essa rese in favore della detta ASL.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle suddette istanze, la società contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia che, con sentenza n. 106/05/2018, riunitili, li accoglieva.
Avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia che con sentenza n. 2002/26/2019, depositata in data 21 giugno 2019, lo accoglieva.
In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha osservato che: era fondata l’eccezione preliminare di tardività della presentazione delle istanze di rimborso di cui alle lettere B) e D) attesa la decorrenza del termine biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/92, non consentendo tale norma – diversamente da quanto ritenuto dalla CTP secondo cui si sarebbe trattato di importi oggettivamente non dovuti in considerazione della mancata soggettività ai fini Iva della società partecipata - alcuna distinzione tra le domande di restituzione del tributo in relazione alla loro causale ed essendo erroneo il richiamo alla ripetizione dell’indebito oggettivo effettuato dal giudice di primo grado; era fondata l’eccezione di difetto di legittimazione della società contribuente a chiedere il rimborso in relazione all’istanza C) essendo stato effettuato il versamento dell’imposta dalla ASL, unica legittimata a chiederne la restituzione, senza che avesse rilievo il richiamo alle particolari modalità del pagamento effettuato dalla cessionaria delle prestazioni ai sensi dell’art. 17, ter del d.P.R. n. 633/1972 (c.d. scissione del pagamento).
Nel merito, era legittimo il silenzio-rifiuto sulla richiesta di restituzione dell’Iva atteso che la Sanitaservice, società in house partecipata interamente dalla Asl Foggia, era soggetto passivo di imposta alla luce di una lettura dell’art. 4 del d.P.R. n. 633/1972 nella sua interezza nonché degli artt. 9, comma 1, e 13, commi 1 e 2, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, nella interpretazione datane dalla Corte di giustizia (sentenza 22/2/2018, C-182/17) secondo cui il non assoggettamento all’Iva richiedeva la necessaria ricorrenza congiunta di due condizioni, ovvero dell’esercizio di attività da parte di un ente pubblico e la sussistenza di veste di pubblica autorità, che, nel caso di specie, non si ravvisavano, non potendo la società contribuente essere configurata come una articolazione in senso sostanziale della ASL, e non essendo state attribuite ad essa, avente carattere privatistico, prerogative e poteri propri del pubblico potere; in particolare, la disposizione dell’art. 4, commi 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 non si poneva in contrasto con l’art. 9 della Direttiva atteso che la forma societaria assunta dalla contribuente presupponeva necessariamente l’esistenza di una autonoma soggettività giuridica nonché di autonomi organi societari, caratteristiche rispettose del requisito dello svolgimento di “attività indipendente” richiesto dall’art. 9 cit. per l’assoggettamento ad Iva delle prestazioni di servizi effettuate.
Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 30.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.