Inammissibilità sopravvenuto nel ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Banca MPS
Pubblicato il: 4/5/2023
Nella vertenza, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni e Pasquale Russo.
Il giudizio ha per oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso di parte dell’Irap versata dalla Banca Antonveneta s.p.a. (poi incorporata dalla banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., attuale ricorrente) per le annualità d’imposta dal 2005 al 2008. Sosteneva infatti la contribuente istante che l’abrogazione ( ad opera dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191) dell’art. 6, primo comma, lett. n), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non fosse retroattiva e non comportasse, pertanto, l’indeducibilità, ai fini Irap, delle quote (“noni”) di svalutazione su crediti, di competenza di anni d’imposta precedenti al 2005 (2000, 2002, 2003 e 2004), già consentita, alle banche e ad altri enti e società finanziari, dalla norma abrogata e da attuarsi soltanto in parte nel periodo d’imposta n cui la svalutazione era stata effettuata, e per il residuo nella misura frazionata di nove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazioni in diminuzione per ciascun esercizio. Pertanto, la contribuente, avendo effettuato versamenti Irap, relativi ai periodi d’imposta dal 2005 al 2008, al lordo delle quote deducibili di svalutazioni di crediti operate in bilancio negli esercizi precedenti al 2005 ( cd. “noni pregressi”), avanzava domanda di rimborso dell’eccedenza pagata.
L’adita Commissione tributaria provinciale di Firenze ha accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso; il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso.
Deve darsi atto che l’Agenzia ricorrente ha depositato in via telematica, il 3 marzo 2023, atto con il quale ha rinunciato al ricorso.
Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.