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Accolto il ricorso tributario in materia IRAP e IRES di Argepa S.p.A.


Pubblicato il: 4/5/2023

Nel contenzioso, la società Argepa S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Marini e Carlo Ippolito.

L’Agenzia delle Entrate notificò ad Argepa s.p.a. quattro avvisi di accertamento relativi a maggiori Ires e Irap per gli anni 2006 e 2007, nonché all’omessa effettuazione e versamento di ritenute per le medesime annualità, oltre interessi e sanzioni.

Le condotte donde avevano tratto origine gli atti impositivi erano addebitabili ad Argepa s.a., società di diritto lussemburghese, la quale aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie per gli anni in questione.

Dal 1° luglio 2008 tale società era cessata a seguito di scissione totale, per effetto della quale si erano costituite le società Argepa Participations s.a. e Astelia s.a., entrambe sedenti in Lussemburgo; la prima delle due, nell’anno 2010, era divenuta società di diritto italiano, assumendo la denominazione di Argepa s.p.a., e tale ultima circostanza aveva giustificato la notifica degli atti impositivi. 

Gli avvisi di accertamento avevano costituito l’esito di una verifica dalla quale era emerso che Argepa s.a. era, in realtà, un soggetto d’imposta italiano “esterovestito”. 

Argepa s.p.a. impugnò gli avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, che respinse il ricorso.

Anche il successivo appello, proposto dalla contribuente innanzi alla sezione staccata di Brescia della Commissione tributaria regionale della Lombardia, subì identica sorte. I giudici regionali, ricostruito il quadro normativo ed interpretativo che regola l’assoggettamento ad imposta delle società “esterovestite”, ritennero dimostrata tale circostanza nel caso di specie, sul rilievo dell’esistenza di dati obiettivi e di documentazione extracontabile. Rilevarono, inoltre, che l’avvenuta contestazione di condotte munite di possibile disvalore penale giustificava il raddoppio dei termini ordinari di accertamento; sul punto, peraltro, non poteva trovare ingresso il motivo di gravame che contestava l’estensione di tale disciplina all’ambito Irap e ai recuperi, trattandosi di questione non dedotta dalla contribuente in primo grado. Infine, ritennero persuasive le conclusioni alle quali era addivenuto il giudice di primo grado in ordine all’omesso versamento di ritenute e alla non deducibilità di costi.

La sentenza d’appello è stata impugnata dalla società con ricorso per cassazione affidato a undici motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al sesto motivo, rigettando i primi cinque e dichiarando i restanti assorbiti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia- sezione staccata di Brescia- in diversa composizione.