Rigettato il ricorso della Banca Popolare di Milano
Pubblicato il: 4/5/2023
Nel contenzioso, la Banca Popolare di Milano è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni, Pasquale Russo e Francesco Padovani.
La Banca di Legnano s.p.a. (successivamente fusa per incorporazione nella odierna ricorrente Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.) richiedeva, tramite dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2004 (relativa al periodo di imposta 1° luglio 2002 – 30 giugno 2003) un rimborso IRPEG di €50.000.000,00, esposto nel quadro RX002, colonna 3, con un residuo credito di € 25.878.986,00 da utilizzare in compensazione del tributo dovuto.
In data 28 aprile 2010 la suddetta banca inoltrava, a mezzo racc. a/r, istanza di sollecito del rimborso, che rimaneva inevasa.
Formatosi quindi il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso in oggetto, la banca contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, chiedendo il pagamento del rimborso, oltre rivalutazione monetaria e interessi sul capitale rivalutato; nelle more del giudizio, l’Agenzia delle entrate provvedeva al rimborso del credito di € 50.000.000,00, oltre ad € 8.375.000,00 a titolo di interessi.
La C.T.P. di Milano, con sentenza n. 1076/15/2014, depositata il 4 febbraio 2014, preso atto della cessazione della materia del contendere con riferimento all’istanza di rimborso del capitale, riconosceva il rimborso di € 500.000,00 a titolo di ulteriori interessi, e rigettava il ricorso, con riferimento alla richiesta di maggior danno da rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma rivalutata.
Interposto gravame dalla Banca Popolare di Milano soc. coop., ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6657/20/2014, pronunciata il 21 novembre 2014 e depositata in segreteria il 15 dicembre 2014, rigettava l’appello della contribuente ed accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, escludendo il rimborso della somma di € 500.000,00 a titolo di ulteriori interessi spettante alla contribuente.
Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 16.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.