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Inammissibile il ricorso di Arca per revocazione dell'avviso di accertamento Ires


Pubblicato il: 4/5/2023

Nel contenzioso, Arca Servizi Immobiliari è affiancata dall'avvocato Marco Albanese e Claudio Cosa.

Con avvisi di accertamento T9D032B05927/2011, T9D032B05924/2011, T9D032B05925 e T9D032B05926/2011 l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, importi non giustificati nei confronti di Arca Servizi Immobiliari s.r.l.; l’Agenzia emetteva altresì n. 4 atti di contestazione, con i quali venivano irrogate sanzioni per “omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura”, di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La società Arca Servizi Immobiliari s.r.l. impugnava gli atti impositivi in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 229/29/2012 rideterminava la pretesa erariale, ritenendo giustificati alcuni movimenti bancari.

Interposto gravame sia dall’Ufficio che dalla società contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3152/38/2014, depositata il 16 giugno 2014, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rigettava l’appello della società e confermava quindi la legittimità degli atti impugnati.

Avverso tale ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione la società Arca Servizi Immobiliari s.r.l., sulla base di nove motivi. La Corte di cassazione – sezione tributaria, con sentenza n. 24004 del 26 settembre 2019, rigettava il ricorso.

Con ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. la Arca Servizi Immobiliari hanno chiesto la revocazione di tale ultima sentenza, denunziando un duplice errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la Arca Servizi Immobiliari s.r.l. in liquidazione alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.200,00, oltre spese prenotate a debito.