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Accolro il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Gnu Tra S.r.l.


Pubblicato il: 4/12/2023

Nel contenzioso, Gnu Tra S.r.l. è affiancata dall'avvocato Daniele Manca Bitti.

Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, la Gnu Tra srl aveva impugnato davanti alla CTP di Brescia avviso di accertamento per l’anno 2006 con ripresa a tassazione di costi per euro 33.570.613,00 e maggiore IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni e interessi.

L'avviso era stato emesso a seguito di risposta negativa da parte del sig. Stamcampiano Francesco, depositario dei libri e documenti della società trasferitasi in Romania nel 2007, alla richiesta dell’Ufficio ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/73, oltre che per la presenza, tra i fornitori, di nominativi che presentavano criticità quanto alla regolarità ed effettività delle operazioni.

A fondamento della impugnazione la società deduceva l’errore scusabile per la mancata produzione della documentazione richiesta, che veniva prodotta in corso di causa, poiché aveva avuto conoscenza della richiesta soltanto allo spirare del termine; inoltre, contestava totalmente la ripresa perché la dichiarazione fiscale per il 2006 era stata regolarmente presentata e la contabilità era regolare.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate che eccepiva l’inutilizzabilità della documentazione prodotta che non era stata messa a disposizione a seguito della sua richiesta nella fase procedimentale.

La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Brescia accoglieva il ricorso, ritenendo utilizzabile la documentazione prodotta dalla società e non provati i presupposti per il recupero dei costi con riguardo alle operazioni ritenute inesistenti.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello lamentando la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633/72, con riguardo all’utilizzo di documenti non consegnati all’Amministrazione nei termini richiesti, e la violazione dell’art. 109 TUIR perché erano stati ritenuti deducibili costi privi di effettività.

La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia con la sentenza sopra indicata ha rigettato l’appello, ritenendo utilizzabile la documentazione prodotta dalla società, anche perché il trasferimento della sede della società in Romania era stato iscritto nel registro delle imprese e, nonostante ciò, l’Ufficio aveva notificato la richiesta di documentazione presso la vecchia sede legale ciò che aveva comportato disguidi di trasmissione agli amministratori; quanto al merito, ha osservato che la contabilità sociale era regolare e incombeva sull’Agenzia l’onere di dimostrare che le operazioni registrate non erano effettive ma prova non era stata fornita.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si è affidata a quattro motivi. Resiste con controricorso la Gnu Tra srl.

La Cassazione accoglie il ricorso.

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