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Accolto il ricorso di Europa Investimenti Gestione Attivi


Pubblicato il: 4/12/2023

Nel procedimento, Europa Investimenti Gestione Attivi è affiancata dagli avvocati Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi, Simone Gianneschi e Roberta Mastrorilli.

La società Europa Investimenti Gestione Attivi s.r.l. (nel prosieguo EIGA s.r.l., avente causa della società LANZONE SEI s.r.l.) per quanto qui interessa e in sintesi, quale assuntore del concordato fallimentare della società CE.DI Puglia s.r.l. e la Curatela fallimentare della medesima società CE.DI Puglia s.r.l. impugnavano il diniego di rimborso relativo all’anno 2012 con il quale l’Ufficio negava la restituzione di iva a credito per euro 6.876.503,00.

La CTP di Bari, riunito il giudizio con altro giudizio intrapreso da CE.DI Puglia unipersonale s.r.l., tornata in bonis all’esito della definizione della procedura concorsuale, giudizio già pendente ed avente per oggetto lo stesso atto, accoglieva l’impugnazione e rigettava il ricorso di CE.DI Puglia unipersonale s.r.l., ora CEDITALY s.r.l. come segnalato in memoria (nel prosieguo indicata anche con la precedente denominazione CE.DI PUGLIA unipersonale s.r.l.).

Quest’ultima appellava la sentenza di primo grado; si costituivano – oltre all’Agenzia delle Entrate – la società EIGA s.r.l. e la curatela del fallimento CE.DI Puglia s.r.l.

Con la pronuncia qui impugnata la CTR pugliese ha riformato la pronuncia di primo grado ritenendo legittimo il diniego dell’Ufficio sia in forza di una ragione oggettiva, in quanto connesso al credito di euro 74.766.888,62 per il quale la società CE.DI Puglia s.r.l. era stata ammessa al fallimento della società COMART s.r.l., come parte del credito e quindi facente parte dell’attivo fallimentare trasferito all’assuntore; sia in forza di una ragione soggettiva consistente nel difetto di legittimazione attiva del curatore ad emettere le note di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Tale nota di variazione, secondo la CTR, non consisteva in esecuzione del precedente accordo reso in sede di omologa del concordato con assuntore, ma aveva natura di credito sostanziale da parte di privato ed era sorto successivamente alla chiusura della procedura fallimentare.

Ricorre la EIGA s.r.l. con atto affidato a cinque motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso; CE.DI Puglia unipersonale s.r.l., ora CEDITALY s.r.l, resiste con autonomo controricorso; la curatela fallimentare di CE.DI Puglia s.r.l. non ha svolto attività in questo giudizio di Legittimità.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.