Rigettato l'appello della Basaltina S.r.l.
Pubblicato il: 7/7/2023
Nel contenzioso, la società Basaltina S.r.l. è affiancata dagli avvocati Riccardo Chilosi e Guglielmo Calcerano.
La società Basaltina S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 8139/2021 del TAR Lazio.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla parte appellante avverso l’inerzia serbata sulla sua istanza del 30 settembre del 2019, nonché quello successivo, per motivi aggiunti per l’annullamento del Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IV, Ufficio di Civitavecchia del 17 dicembre 2020, avente ad oggetto “Credito d’imposta in relazione alle accise sul gasolio utilizzato per produzione di forza motrice (D. Lgs. n.504/95 art.24 e Tab.A, punto 9)” che ha rigettato la domanda di Basaltina S.r.l. di essere ammessa a diverse modalità di determinazione del rimborso dell'accisa carburanti ex Tab. A del D. Lgs. 504/95.
A sostegno del gravame proposto sono esposte le seguenti circostanze di fatto: la Basaltina S.r.l. è un’impresa attiva nel settore dell’estrazione di pietra per arredamento e costruzione, ammessa dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) all’uso di gasolio ad accisa ridotta per produzione di forma motrice, ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. n.504/95; l’ADM, dopo essere rimasta a lungo inerte sull’istanza con la quale la parte le rappresentava l’erroneità dei criteri adottati per calcolare i rimborsi spettantigli, ha emesso il provvedimento impugnato.
Detto provvedimento era – nella prospettazione dell’appellante – erroneo perché il metodo-base utilizzato dall’Agenzia per i rimborsi è sempre stato, e per anni, quello basato sulle cd. “curve di consumo”, ossia su stime dei consumi pre-determinate dai produttori e successivamente comunicate all’Agenzia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).