Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Rigettato il ricorso tributario di Villa Regina S.p.A.


Pubblicato il: 4/13/2023

Nel contenzioso, la società Villa Regina S.p.A. è affiancata dall'avvocato Alessandra Stasi.

La società Villa Regina s.p.a. ricorre, sulla base di quattrodici motivi, per la cassazione della sentenza n. 10710/44/2015 depositata il primo dicembre 2015, con la quale la CTR della Campania, nel confermare la decisione di prime cure la quale aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento relativi alla Tarsu per l’annualità 2012 concernente l’unità immobiliare ubicata nel predetto comune, accoglieva il gravame proposto dal Comune di Grottaminarda avverso la prefata sentenza, aderendo per relationem alle conclusioni dei giudici di primo grado in merito alle doglianze relative al deficit motivazionale degli atti opposti, nonchè alla dedotta illegittimità del regolamento comunale ed alla carenza di potere impositivo del Comune.

Aggiungeva la Regionale che, in ogni caso, non era stato proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui aveva respinto le eccezioni preliminari proposte dalla contribuente, con conseguente formazione del giudicato interno sulle predette questioni.

Accoglieva il gravame, affermando che l’omessa presentazione della denuncia originaria e di quella di variazione concernete le superfici delle aree coperte e di quelle scoperte, legittima l’accertamento, non essendo ammissibile nel corso del giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi dell’invocata esenzione dalla tassazione.

In particolare, con riferimento alle aree adibite a parcheggio, respingeva il diritto alla esenzione, atteso che la debenza dell’imposta dipende esclusivamente dalla occupazione e destinazione dei locali e dell’area scoperta e prescinde da titolo giuridico in virtù del quale quelle aree sono occupate o utilizzate.

Accertava che le aree in questione erano destinate non solo a parcheggio, ma altresì a esposizione di stand gastronomici e di prima ricezione degli ospiti della struttura produttiva di ristorazione; - precisava che la perizia di parte indicava una superficie superiore rispetto a quella recuperata a tassazione dl Comune, il quale aveva applicato la Tarsu alle superfici utilizzate per l’attività produttiva aziendale; non riconosceva l’esenzione per le superfici coperte destinate ad hall, antibagno e aree di passaggio.

L’amministrazione comunale replica con controricorso. Il P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del tredicesimo e quattordicesimo motivo.

La Corte - Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.

Studi Coinvolti