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Pronuncia della Cassazione sui ricorsi di Iciesse contro il Comune di Messina


Pubblicato il: 4/13/2023

Nel contenzioso, la società Iciesse S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianmarco Abbadessa.

La Iciesse S.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento TARSU (anni dal 2005 al 2007) - emesso in relazione all’omessa dichiarazione del fabbricato adibito a commercio al dettaglio sito nel Comune di Messina all’interno del “Centro commerciale Tremestieri” - sul presupposto che nell’immobile oggetto di imposizione si producevano rifiuti speciali e, in quanto sottratti alla privativa comunale, non erano soggetti al pagamento del tributo richiesto.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina (CTR), con sentenza n. 2820/27/2014, depositata il 29/9/2014, rigettava l’appello del Comune di Messina, applicando il giudicato esterno intervenuto tra lo stesso Comune ed altro consorziato del medesimo centro commerciale di cui era parte anche la Iciesse S.r.l. con il quale si era stabilita la non debenza del tributo.

Con ordinanza n. 11824 del 9.6.2016 questa Corte accoglieva il ricorso del Comune di Messina e, per l’effetto, disponeva il rinvio alla CTR del procedimento sul rilievo dell’inestensibilità del giudicato esterno intervenuto tra soggetti diversi dalle parti in causa.

La CTR con la sentenza n. 1558/2/2018, depositata il 10/4/2018, a seguito della riassunzione del giudizio, accoglieva l’appello del Comune di Messina e, per l’effetto, affermava l’obbligo di pagamento del tributo richiesto assumendo all’uopo rilievo, da un lato, gli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e, dall’altro, la mancata dichiarazione del contribuente volta ad ottenere l’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Avverso tale sentenza la Iciesse S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Comune di Messina non si è costituito.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sezione distaccata di Messina.