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Cessata la materia del contendere nel ricorso di Zeronovanta


Pubblicato il: 4/13/2023

Nel contenzioso, la società Zeronovanta S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianmarco Abbadessa.

La Zeronovanta S.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento TARSU (anni dal 2005 al 2007) - emesso in relazione all’omessa dichiarazione del fabbricato adibito a commercio al dettaglio sito nel Comune di Messina all’interno del “Centro commerciale Tremestieri” - sul presupposto che nell’immobile oggetto di imposizione si producevano rifiuti speciali e, in quanto sottratti alla privativa comunale, non erano soggetti al pagamento del tributo richiesto. 

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina (CTR) n. 3949/27/2014, depositata il 18/12/2014, rigettava l’appello del Comune di Messina, applicando il giudicato esterno intervenuto tra lo stesso Comune ed altro consorziato del medesimo centro commerciale di cui era parte anche la Zeronovanta S.r.l. con il quale si era stabilita la non debenza del tributo.

Con ordinanza n. 18889 del 26.9.2016 questa Corte accoglieva il ricorso del Comune di Messina e, per l’effetto, disponeva il rinvio alla CTR del procedimento sul rilievo dell’inestensibilità del giudicato esterno intervenuto tra soggetti diversi dalle parti in causa.

La CTR con la sentenza n. 3643/2/2018, depositata il 10/9/2018, a seguito della riassunzione del giudizio, accoglieva l’appello del Comune di Messina e, per l’effetto, affermava la debenza del tributo richiesto assumendo all’uopo rilievo, da un lato, gli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e, dall’altro, la mancata dichiarazione del contribuente volta ad ottenere l’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Avverso tale sentenza la Zeronovanta S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Comune di Messina non si è costituito.

In prossimità dell’udienza pubblica la contribuente ha depositato nota con la quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere in ragione dell’avvenuta definizione agevolata, ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018.

La Corte, rilevato che la contribuente chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che concorrono tutti i presupposti di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, avendo la Riscossione Sicilia s.p.a. accettato la relativa istanza di definizione agevolata e la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall’Amministrazione finanziaria, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.