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Accolto il ricorso tributario contro Mainox Group S.p.A.


Pubblicato il: 4/17/2023

Nel contenzioso, la società Mainox Group S.p.A. è affiancata dagli avvocati Stefania Martin e Nicola Pagnotta.

Mainox Group impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova il silenzio-diniego opposto dall’Agenzia delle entrate alla sua richiesta di rimborso di eccedenza Ires.

A monte della richiesta vi era la definizione, mediante accertamento con adesione, della ripresa conseguente al rilievo dell’indebita deduzione di componenti negative di reddito da parte della società contribuente nell’anno 2006.

Fra queste era ricompresa la perdita di un credito vantato dalla contribuente nei confronti della società di diritto ungherese Ka.be.Ka., della quale era successivamente emerso il fallimento (recte: la messa in liquidazione secondo la disciplina domestica, tuttavia equiparabile, quoad effectum, al fallimento nel nostro ordinamento); di qui l’istanza di rimborso, fondata dalla contribuente sul suo diritto ad imputare effettivamente la perdita al 2004, anno nel quale la società ungherese era stata sottoposta alla procedura concorsuale, ovvero al 2005, anno nel quale la perdita per l’anno precedente poteva essere riportata a nuovo, ovvero, ancora, al 2007, in virtù dello stesso criterio e tenuto conto del fatto che, per l’anno 2006, il recupero del fisco non era contestabile, essendo intervenuto accertamento con adesione.

Il ricorso fu accolto con riconoscimento della deducibilità della perdita nel 2007, anno nel quale la stessa era divenuta definitiva.

L’Agenzia delle entrate propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che lo respinse.

I giudici regionali, ricostruito l’iter processuale, rilevarono che la richiesta di rimborso era stata tempestivamente presentata dalla società, ed era assistita dalla ricorrenza dei relativi presupposti; rilevarono peraltro, e per completezza, che non era stata dimostrata la messa in liquidazione della società ungherese nell’anno 2004, ciò che non consentiva il riconoscimento della perdita per tale, anteriore annualità.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di cinque motivi. L’intimata ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente; pone a carico della ricorrente incidentale le spese del giudizio, che liquida in € 6.000,00 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.