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Rigettato il ricorso dell'AE contro APS Holding


Pubblicato il: 4/18/2023

Nel contenzioso, la società APS Holding S.p.A. è affiancata dall'avvocato Francesco Moschetti.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con due motivi, contro APS Holding S.p.A., che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.563/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 20 febbraio 2018, depositata in data 15 maggio 2018 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio contro la sentenza n.303/2017 della C.t.p. di Padova, che aveva accolto il ricorso della contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso per maggiore Irap versata negli anni 2007, 2008 e 2010.

Con la sentenza impugnata, la C.t.r., ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al cd. “cuneo fiscale”, rilevava che nella specie la APS aveva stipulato con il comune e la provincia di Padova dei contratti “ponte”, previsti dal d.lgs. n.422/1997, che venivano a sostituire quelli con i precedenti concessionari del servizio di trasporto pubblico locale, prima che fossero espletate le gare per l’affidamento del servizio.

Riteneva il giudice di appello che tali contratti non costituissero, come sostenuto dall’ufficio, una “concessione traslativa”, ma contratti veri e propri, diversi da quelli di tipo concessorio stipulati in precedenza, in quanto, come rilevato dal Consiglio di Stato con la sentenza n.594/2010, avevano natura contrattuale ed autorizzavano lo svolgimento di un’attività privata.

Inoltre, la C.t.r. riteneva che la società non agiva in regime di mercato protetto, che si aveva quando era previsto l’obbligo dell’ente affidante di intervenire per ripianare gli eventuali maggiori costi, e che, pertanto, non era prevista una tariffa remuneratoria, non essendovi alcuna garanzia per la società che gli eventuali maggiori costi dell’attività di trasporto a lei affidata fossero rimborsati dall’ente affidante il servizio.

Il P.G., Giuseppe Locatelli, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre il 15 per cento per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.