Inammissibile il ricorso contro Co.Edil Costruzioni in materia IRES
Pubblicato il: 4/24/2023
Nel contenzioso, Co.Edil Costruzioni S.r.l. è affiancata dagli avvocati Davide Milan e Francesco D'Ambrosi.
A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso notificava alla società Co. Edil Costruzioni S.r.l., in data 29 novembre 2006, processo verbale di constatazione; successivamente, l’Ufficio notificava alla stessa, in data 7 dicembre 2006, gli avvisi di accertamento n. 844030101123 e n. 844030101134, relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, mediante i quali si rideterminava l’IRES per l’anno d’imposta 2003 in € 62.861,00 e per l’anno 2004 in € 19.775,00, oltre sanzioni.
In particolare, i recuperi derivavano dall’indebito utilizzo, da parte della contribuente, dei benefici fiscali previsti dalla c.d. Legge Tremonti bis, in ragione del fatto che gli investimenti da quest’ultima effettuati non erano conseguenza dei danni cagionati dagli eventi calamitosi del 2002 (aiuto di Stato C57/2003, art. 5 sexies del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27).
La contribuente definiva immediatamente il debito fiscale, ma nei soli limiti delle sanzioni irrogategli; per l’effetto, rinunciava ad impugnare le restanti parti degli avvisi di accertamento che, pertanto, divenivano definitivi. In data 16 marzo 2012, la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento mediante cui l’Agente della riscossione sollecitava il pagamento delle restanti somme.
Avverso detta cartella di pagamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Treviso; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, sottolineando la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.t.p. di Treviso, con sentenza n. 710/9/2014, accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava l’atto impugnato compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi alla C.t.r. del Veneto; si costituiva anche la contribuente con appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per il solo capo relativo alla compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 275/2016, depositata in data 18 febbraio 2016, la C.t.r. adita respingeva il gravame dell’ufficio, accogliendo invece il ricorso incidentale della contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.