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Accolto parzialmente il ricorso di New Perspective Fund in ambito di convenzione bilaterale IT-USA per la tassazione dei dividendi


Pubblicato il: 4/27/2023

Nel procedimento, la società New Perspective Fund è assistita dall'avvocato Carlo Polito.

New Perspective Fund – Fund 5040, fondo d’investimento mobiliare di diritto statunitense residente in California (USA), ha detenuto, nei periodi d’imposta compresi tra il 2007 e il 2010, partecipazioni in diverse società italiane quotate in borsa, ricavandone dividendi sui quali le società partecipate hanno operato una ritenuta nella misura del 15 per cento, conformemente a quanto prescritto dall’art. 10, comma 2, lett. b), di ambedue le Convenzioni stipulate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America il 17 aprile 1984 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985, n.763) e, successivamente, il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 20).

Il Fondo ha presentato all’Amministrazione finanziaria, con riferimento agli indicati periodi di imposta 2007-2010, istanze di rimborso del maggior tributo indebitamente versato in conseguenza della applicata ritenuta del 15 per cento, che assumeva essere illegittima in quanto determinante, a danno dei percettori di dividendi non residenti, un trattamento irragionevolmente deteriore, e quindi discriminatorio ai sensi dell’art. 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), rispetto a quello riservato, nello stesso periodo, ai «fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale» e quindi residenti ai quali, a norma dell’art. 9, secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, vigente ratione temporis, si applicava un’imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento (o al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo prevedesse che non meno dei due terzi del relativo attivo fosse investito in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea).

Il Fondo domandava allora all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori ritenute che riteneva essere state indebitamente applicate per la tassazione dei dividendi distribuiti dalle società residenti in Italia.

L’Amministrazione finanziaria non rispondeva.

Formatosi il silenzio rifiuto, la società statunitense proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. La CTP rigettava il ricorso.

La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel giudizio di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara. La CTR confermava la decisione pronunciata dalla CTP.

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a sei strumenti di impugnazione.

La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso proposti dalla New Perspective Fund – Fund 5040, in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbiti il quarto ed il quinto strumento di impugnazione, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

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