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Rigettato il ricorso dell'AE contro Allianz in ambito di participation exemption


Pubblicato il: 4/27/2023

Nel contenzioso, Allianz S.p.A. è affiancata dall'avvocato Lucia Motecamozzo

Nel 2006, il gruppo Allianz interessato ad una partecipazione nella banca cinese Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), condusse una trattativa, per entrare nell’azionariato della banca, con le autorità cinesi, che, almeno inizialmente, posero la condizione che la titolarità delle azioni spettasse ad un soggetto esercente l’attività bancaria.

Pertanto, l’acquisto delle azioni della ICBC venne effettuato dal gruppo Allianz per il tramite della banca Dresdner Bank Luxembourg s.a. (DREBA), che emise strumenti finanziari, denominati perpetual equity linked notes (notes), che conferivano allo stesso gruppo Allianz diritti sulle medesime azioni.

Le notes vennero acquistate dalla Puxian Investment I s.a.r.l., poi ridenominata Allianz Investment I Luxembourg (LUX I), società lussemburghese che svolgeva unicamente l’attività di gestione delle predette notes ed era partecipata da Allianz s.p.a.

Il 2 aprile 2009, poi, Allianz s.p.a. cedette alla Alliance Finance II s.a.r.l. ( FIN II) le partecipazioni detenute in LUX I, generando una plusvalenza di 55.497.385,65.

Nel periodo d’imposta interessato, Allianz s.p.a. e la sua controllante A.C.I.F. Allianz Compagnia Italiana Finanziamenti s.p.a. (A.C.I.F.) avevano esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo e la plusvalenza era stata fatta concorrere alla formazione del reddito imponibile della consolidata Allianz s.p.a., riportato nel modello CNM presentato dalla consolidante A.C.I.F., che successivamente aveva anche versato la relativa quota dell’Ires (il 27,5 per cento della plusvalenza), pari ad euro 15.385.531,05. In seguito, Allianz s.p.a. e la controllante A.C.I.F. presentarono istanza di rimborso parziale dell’imposta liquidata e pagata, assumendo che alla plusvalenza in questione potesse applicarsi il regime di esenzione - participation exemption (pex)- di cui all’art. 87 del t.u.i.r., con esenzione dall’imposizione del 95 per cento dell’ammontare della plusvalenza, che avrebbe pertanto dovuto concorrere alla formazione del reddito della consolidata, e quindi alla tassazione di gruppo, generando l’Ires nella minor misura di euro 763.089,05, con conseguente diritto delle istanti al rimborso della parte eccedente di imposta versata.

Avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate alla loro istanza, le contribuenti hanno proposto ricorso, che è stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste. Nella sostanza, secondo la CTP, le notes avevano natura assimilabile alle obbligazioni piuttosto che alle azioni. 

L’appello della Allianz s.p.a., in proprio e quale incorporante l’A.C.I.F., avverso la sentenza di primo grado è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia con la sentenza qui impugnata, secondo cui, in sintesi, le notes potevano qualificarsi come « strumenti finanziari similari alle azioni» ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a) t.u.i.r, e perciò anche ai fini di cui all’art. art. 87, comma 3 e 5, t.ui.r., in quanto: la loro remunerazione dipendeva dalle oscillazioni del valore delle azioni IBC, delle quali assumeva pertanto il rischio il detentore delle stesse notes; esse attribuivano comunque poteri di gestione rispetto ad ICBC, posto che il delegato dalla partecipante DREBA ad esercitare il diritto di voto era un incaricato di LUX , titolare delle notes, e considerato che quest’ultima aveva la facoltà di emettere direttive proprio con riferimento all’esercizio del diritto di voto della DREBA in ICBC; la loro remunerazione era totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente, come richiesto dall’art. 44, comma 2, lett. a), t.u.i.r., come risultante dalla dichiarazione dell'emittente stesso (nel caso di specie dall’incorporante di DREBA), oltre che dal bilancio fiscale di LUX II e dal contesto finanziario complessivo dell’operazione, elementi dai quali risultava che la titolare delle notes era l’unico soggetto su cui gravava il rischio finanziario dell’investimento nelle azioni della ICBC, mentre l’emittente DREBA era un mero mandatario, privo di interesse diretto nella gestione dei titoli.

L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, affidato a tre motivi, mentre la contribuente, in proprio e nelle predette qualità, ha resistito con controricorso, coadiuvato da successiva memoria.

La Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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