Rigettato il ricorso tributario di Accor Partecipazioni Italia
Pubblicato il: 5/2/2023
Nel contenzioso, Accor Partecipazioni Italia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Ferdinando Maria De Matteis.
Dalla sentenza e dal ricorso si evince che, a seguito della notifica dell’avviso d’accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate per l’anno d’imposta 2006 aveva rideterminato ai fini Ires l’imponibile della Accor Partecipazioni Italia s.r.l., la contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Milano. Con sentenza n. 152/16/2012 il giudice di primo grado rigettò le ragioni della contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 461/19/2014, respinse l’appello della società. Il giudice regionale non ritenne fondate le ragioni addotte dalla contribuente in ordine al recupero ad imponibile di costi, perdite dichiarate su crediti, nonché disconoscimento di sopravvenienze passive.
La società con nove motivi ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione.
L’Agenzia delle entrate, nonostante la rituale e tempestiva notifica, è rimasta intimata. Nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 la causa è stata riservata e decisa.
La Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.