Accolto parzialmente il ricorso tributario di Consenti Uno S.r.l.
Pubblicato il: 5/4/2023
Nel contenzioso, la società Consenti Uno S.r.l. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni e Pasquale Russo; il Comune di Fiumicino è difeso dall'avvocato Eugenio Della Valle.
La srl Consenti Uno ricorre con otto motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha respinto l’appello di essa ricorrente contro la sentenza della CTP di Roma reiettiva del ricorso originario avverso avvisi di accertamento emessi dal Comune di Fiumicino per ICI degli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 relativamente ad alcuni terreni.
Il Comune resiste con controricorso.
Con i primi due, connessi motivi di ricorso viene lamentata la violazione di leggi (artt. 2,6,7,8 e 9 d.lgs. 218/1997; 1362 e 1366 c.c. 2-quater d.l. 564/1994, 1, comma 161, l. 296/2006) e del regolamento del Comune di Fiumicino approvato il 26 aprile 2011, relativo alla disciplina della definizione con adesione delle controversie sui tributi locali.
Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato che gli avvisi erano motivati ai sensi dell’art. 7 della l.241/2000 nonostante che essa ricorrente mai avesse sollevato al riguardo della motivazione degli avvisi alcuna questione.
Il quarto motivo, il quinto, il sesto e il settimo motivo veicolano censure di omessa motivazione (quarto motivo) e di omessa pronuncia (quinto, sesto e settimo motivo) per avere la CTR respinto le eccezioni sollevate dalla ricorrente rispetto al valore attribuito dal Comune ai terreni e per avere quindi immotivatamente avallato la stima comunale.
Con l’ottavo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui la ricorrente aveva criticato la sentenza di primo grado per non avere la CTP accolto l’eccezione sollevata nel ricorso originario contro l’avviso relativo all’anno 2006.
La Corte accoglie i motivi da quattro a otto, rigetta i primi due motivi e dichiara inammissibile il terzo motivo. In relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del processo.