Parzialmente accolto il ricorso tributario di Agricola FCO contro il Comune di Fiumicino
Pubblicato il: 5/15/2023
Nel contenzioso, la società Agricola FCO S.r.l. è affiancata dall'avvocato Maurizio De Lorenzi; il Comune di Fiumicino è difeso dall'avvocato Roberto Tieghi.
Con sentenza n. 5988/3/18, depositata il 17 settembre 2018, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accoglieva l'appello proposto dal Comune di Fiumicino, in riforma della sentenza n. 4227/41/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento ICI, per gli anni dal 2009 al 2011, relativi a terreni di proprietà della società contribuente ritenuti edificabili, e quindi soggetti ad imposta calcolata sulla base del valore venale in comune commercio, in luogo di quella versata in base al valore catastale in applicazione dell’agevolazione di cui agli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevista per i terreni agricoli.
La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo non ostativo al riconoscimento dell’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, lo svolgimento dell’attività agricola da parte di una società, come del resto già riconosciuto dall’ente con nota del 23 febbraio 2008 per le annualità precedenti.
La Commissione Regionale del Lazio, in riforma della decisione impugnata, aveva escluso la sussistenza in capo alla contribuente dei requisiti soggettivi attinenti al tempo di lavoro dedicato all’attività agricola ed ai ricavi prodotti dalla stessa rilevando altresì, quanto ai vincoli ambientali presenti sui terreni, che gli stessi determinavano una mera inedificabilità relativa, come documentato dal contratto preliminare di vendita in atti finalizzato alla realizzazione di un progetto di sviluppo immobiliare.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 15 marzo 2019, affidato a undici motivi; il Comune resisteva con controricorso e depositava ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, che la ricorrente contestava con controricorso.
La Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i motivi dal primo al quarto nonché il ricorso incidentale condizionato, dichiara assorbiti i restanti, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.