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Accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate contro Ineos European Holdings Limited


Pubblicato il: 5/19/2023

Nel contenzioso, Ineos European Holdings Limited è affiancato dagli avvocati Giuseppe Tinelli e Mauzio De Lorenzi.

L’Agenzia delle Entrate svolgeva, nell’anno 2009, una verifica fiscale generale nei confronti della Ineos Sales Italia Srl, ed accertava l’omesso versamento di ritenute con riferimento all’anno d’imposta 2005. In concreto, la società aveva ottenuto un finanziamento dalla Ineos European Holdings Limited, sua controllante con sede nel Regno Unito, per effetto del quale le era stato messo a disposizione un conto corrente di finanziamento. In relazione all’anno 2005 erano maturati interessi passivi per l’importo di Euro 753.242,00 che avrebbero dovuto essere assoggettati ad imposizione nella misura del 12,5% (art. 26, co. 5, Dpr n. 600 del 1974, Paese estero in c.d. white list) in favore del Fisco italiano, ed erano invece stati versati per intero dalla società italiana alla controllante estera, senza operare alcuna trattenuta e versamento.

Non si verteva in un’ipotesi di esenzione dalla trattenuta e dal versamento perché la società estera, nel 2005, non possedeva una partecipazione qualificata nella società italiana da almeno un anno, avendola acquisita il 23.3.2005. 

La società controllata italiana, e la società controllante inglese, proponevano congiuntamente impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso, recante n. 11/47298, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

La CTP accoglieva il ricorso ed affermava in conseguenza la spettanza del diritto al conseguimento del rimborso.

L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara. La CTR confermava la decisione di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resistono mediante controricorso le società, che hanno pure depositato memoria. 

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigetta l’originario ricorso proposto dalle contribuenti.