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Accolto il ricorso per rimborsi da costi deducibili avanzato contro la Clay Paky S.p.A.


Pubblicato il: 5/19/2023

Nel contenzioso, la società Clay Paky S.p.A. è affiancata dagli avvocati Angela Monti e Raffaella D'Anna.

Nell’anno 2011 la società contribuente era sottoposta a verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate che si concludeva con processo verbale di constatazione in data 16 dicembre 2011 ove veniva rilevato che nel 2007 la società contribuente aveva dedotto la somma complessiva di €.2.139.623,00 quali perdite su crediti rinunciati verso due sue controllate: la società statunitense Clay Park America Inc. e la società italiana Quadri Lighting srl, poi risultate insolventi e quindi poste in liquidazione.

L'Ufficio contestava che tali perdite fossero deducibili, poiché le rinunce a crediti verso società partecipate debbono essere qualificate come immobilizzazioni finanziarie che si accrescono al valore della partecipazione ex art. 96, comma quarto, d.P.R. n. 916/1987 e, specularmente, le relative minusvalenze sono indeducibili ai sensi dell'articolo 101, primo comma, stesso testo.

Nello specifico quindi a parere dell'Ufficio, la società contribuente avrebbe dovuto portare l'importo dei crediti rinunciati ad aumento del valore delle partecipazioni e quindi, constatata l'insolvenza delle partecipate debitrici, iscrivere una minusvalenza di pari importo.

Poiché, infine, tale minusvalenza era indeducibile, la società avrebbe dovuto nella dichiarazione relativa all'anno di imposta 2007 inserire una pari variazioni in aumento dell'imponibile, cosa che non era avvenuta.

L'Ufficio invitava la società al contraddittorio preventivo dove già riduceva l'imponibile contestato, tenendo conto che alcuni crediti in questione erano già stati tassati. La società aderiva al contraddittorio che sfociava in accertamento con adesione. Nondimeno, successivamente la società chiedeva il rimborso dell'Ires pagata nel 2010 sui crediti riferibili alle sue partecipate e rinunciati nel 2007. In tesi della società, infatti, trattavasi di crediti commerciali la cui perdita sarebbe stata deducibile quando fosse divenuta certa e determinata, cosa che si era verificata nel 2010, perché -secondo lo stesso rilievo dell’ufficio in pvc- la società americana, seppure in forma ridotta, aveva proseguito fino a quella data e avrebbe teoricamente potuto onorare il proprio debito.

Sul silenzio rifiuto così formatosi, la società contribuente ricorreva al giudice di prossimità che non ne apprezzava le ragioni. In diverso senso esitava l'appello che, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva integralmente le richieste della società contribuente.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.