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Rigettato il ricorso di AE contro Ylda S.p.A.


Pubblicato il: 5/19/2023

Nel contenzioso, Ylda S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, contro Ylda s.p.a., che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.515/2018 della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata in data 15 febbraio 2018, depositata in data 13 marzo 2018 e non notificata, che ha accolto l’appello della società contribuente nelle controversie riunite aventi ad oggetto l’impugnazione del diniego sull’interpello disapplicativo della disciplina antielusiva di cui all’art.172, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.) e del diniego sull’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate per l’anno 2010, a seguito del diniego di disapplicazione della normativa antielusiva.

La questione in esame attiene alla presunta elusività dell'operazione di merger leveraged byout (MLBO), posta in essere dalla società controricorrente nel corso dell’esercizio amministrativo del 2010 e volta al controllo di una società target (Daimont S.p.A.), che aveva determinato, in capo alla incorporata controllante (Ylda S.p.A.), società veicolo, delle perdite fiscali dovute agli ingenti oneri finanziari connessi al finanziamento ottenuto per effettuare le operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie e fusione, il cui riporto era impedito dall’art.172, comma 7, T.u.i.r., di cui la Ylda S.p.A. aveva chiesto la disapplicazione.

La società, pur avendo impugnato il diniego di disapplicazione, aveva neutralizzato, nel Modello Unico 2011, l’impatto della perdita fiscale, esponendo una variazione in aumento dell’utile civilistico di euro 787.286,00, versando le relative imposte (euro 216.504,00 per Ires ed euro 443,00 per Irap), di cui aveva successivamente chiesto il rimborso.

Con distinti ricorsi, la società aveva impugnato sia il diniego di interpello disapplicativo, sia il diniego di rimborso; la C.t.p. di Firenze, con la sentenza n.402/2014, dichiarava inammissibile il ricorso avverso il diniego di interpello disapplicativo, ritenuto non impugnabile ai sensi dell’art.19 d.lgs. n.546/1992, mentre, con la sentenza n.521/2017, rigettava il ricorso avverso il diniego di rimborso.

Con la sentenza impugnata, pronunciata nei giudizi di appello riuniti, la C.t.r., richiamata la circolare n.6/E del 30.3.2016 delle Direzioni Centrali Normativa ed Accertamento (secondo cui l'indebitamento assunto dalla società veicolo si presenta, in linea di principio, funzionale all'acquisizione della società obiettivo, salvi i casi in cui si riscontravano in concreto specifici profili di artificiosità dell'operazione), riteneva che, nella specie, la prova che l'operazione posta in essere non aveva un intento elusivo, ma una valida causa economica, consistente nella ristrutturazione societaria di grandi gruppi d'imprese, si poteva rinvenire nelle conclusioni della Relazione della società di revisione e della Relazione dell'esperto incaricato dal Tribunale di Firenze che, dopo un'approfondita analisi degli elementi finanziari, avevano attestato l'assenza di elementi tali da far ritenere che le ipotesi e gli elementi utilizzati per la formulazione dei dati previsionali contenuti nel Piano economico finanziario della società risultante dalla fusione non avessero una base ragionevole.

Il giudice di appello rilevava, inoltre, che l’ufficio non aveva dimostrato l’assenza di valide ragioni economiche, ritenendo a tal fine ininfluente che la società veicolo fosse stata costituita nel triennio ovvero costituita in un periodo immediatamente antecedente, né che vi fosse identità tra i soggetti che avevano posto in essere l'operazione e quelli che gestivano l'attuale società, che risultavano essere diversi da quelli della società obiettivo oggetto di acquisizione.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.