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Accolto il ricorso tributario contro il Comune di Aprilia


Pubblicato il: 5/22/2023

Nel contenzioso, il Comune di Aprilia è difeso dall'avvocato Michele Procida.

Il Comune di Aprilia, facente parte dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale (ATO4), in attuazione della legge n. 36 del 1994 affidava, per il tramite dell’ATO4, la gestione del servizio idrico integrato alla società Aqualatina Spa, che assumeva il ruolo di gestore; i rapporti tra i diversi soggetti erano regolati in base alla Convenzione stipulata in data 2 agosto 2002.

In particolare, in forza dell’art. 12 della legge n. 36 del 1994 le infrastrutture e i beni relativi al servizio idrico, nonché gli oneri relativi all’ammortizzamento dei mutui in essere, venivano trasferiti al gestore, mentre l’assetto dei rapporti tra le parti era regolato dalla convenzione, esplicitamente richiamata dalla citata disposizione, secondo la quale il rimborso da parte del gestore delle passività per i mutui pregressi costituiva corrispettivo del diritto d’uso concesso dal Comune per gli impianti.

L’Agenzia delle entrate, pertanto, riteneva il pagamento incluso nel contesto economico di riferimento, dunque rilevante ai fini Iva, ed emetteva avviso di accertamento per l’anno 2010 nei confronti del Comune.

Con ricorso, il Comune deduceva la violazione del contraddittorio preventivo, contestando, altresì, che la Convenzione fosse ad esso riferibile, della quale, peraltro, lamentava l’inadempimento da parte del gestore per l’omesso versamento delle rate di mutuo a suo favore. Deduceva la natura non corrispettiva dei pagamenti, nonché l’inesistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per poter considerare i rimborsi in questione come operazioni da assoggettare ad Iva, costituendo mera cessione di denaro, fuori campo Iva. L’impugnazione era accolta dalla CTP di Latina.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, che affermava che l’unico obbligato al pagamento del mutuo era il Comune, mentre il semplice subentro nel pagamento delle relative rate costituiva mera cessione in denaro. Evidenziava, altresì, che nessuna somma era stata ricevuta dall’ente, da cui la carenza di materia imponibile. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, poi illustrato con memoria.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.