Accolto il ricorso di AE contro AXA S.A. in materia di rimborso IRPEG
Pubblicato il: 5/22/2023
Nel contenzioso, AXA S.A. è affiancata dall'avvocato Graziano Brugnoli.
AXA s.a., società francese, proponeva istanze di rimborso per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, aventi ad oggetto le ritenute sugli interessi che le erano stati corrisposti dalla controllata residente in Italia AXA MPS Assicurazioni Vita s.p.a., in virtù dell’esenzione prevista dall’art. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo di controllare la società italiana per oltre il 50% e di essere beneficiaria effettiva degli interessi; in subordine, invocando l’applicazione del regime della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, chiedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% e il conseguente rimborso della maggior imposta trattenuta.
Le istanze erano oggetto di diniego dell’amministrazione che evidenziava che la società francese non controllava direttamente la MPS Vita né ne era controllata ma possedeva il 100% di una società spagnola che a sua volta possedeva il 50% di quella italiana; inoltre, essa non aveva provato l’effettività dell’acquisto dei titoli e la tempestività dell’istanza né infine di essere la beneficiaria effettiva degli interessi per inidoneità della documentazione depositata.
Anche le istanze subordinate erano rigettate per mancanza di prova dell’effettiva percezione degli interessi e della qualità di beneficiario effettivo.
La Commissione tributaria provinciale di Pescara rigettava i distinti ricorsi proposti dalla società contro i provvedimenti di diniego.
La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello della società contribuente, proposto contro tutte le sentenze della C.T.P.
In particolare, la C.T.R. evidenziava che la AXA s.a. possedeva il 100% della società spagnola AXA Mediterranean Holding, e questa, individuata come beneficiaria effettiva dal COP, possedeva il 50% della AXA MPS Assicurazioni Vita s.p.a., per cui la AXA s.a. e la società spagnola dovevano essere considerate come persone giuridiche coincidenti con la conseguenza che la AXA s.a. era il beneficiario effettivo, legittimato a richiedere i rimborsi, avendo poi dato prova degli ulteriori requisiti attraverso la certificazione di residenza nello Stato comunitario.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate in base a quattro motivi.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due ed assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del processo di legittimità.