Estinto il contenzioso tra Livorno Terminal Marittimo Autostrade del Mare LTM S.r.l. e la Regione Toscana
Pubblicato il: 5/29/2023
Nel contenzioso, Livorno Terminal Marittimo Autostrade del Mare LTM S.r.l. è affiancata dall'avvocato Paolo Bassano; la Regione Toscana è difesa dagli avvocati Marcello Cecchetti, Arianna Paoletti e Lucia Bora.
Con sentenza n. 1617/1/2015, depositata in data 29 settembre 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l'appello proposto dalla Regione Toscana avverso la sentenza n. 627/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana, in conseguenza del mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno di imposta 2006, da parte della società Livorno Terminal Marittimo- Autostrade del Mare s.r.l. titolare di una concessione rilasciata dall'Autorità Portuale di Livorno, imposta prevista dalla l. n. 281 del 1970 ed istituita in Toscana con la l.r. n. 2 del 1971.
La Commissione Tributaria Regionale, richiamati i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, riteneva configurati tutti i presupposti di imposta di cui alla l. n. 281 del 1970.
Avverso la predetta sentenza la società Livorno Terminal Marittimo- Autostrade del Mare s.r.l. proponeva tempestivo ricorso per cassazione.
Preso atto della regolare ed incondizionata rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, notificata alla controricorrente e da quest'ultima accettata, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La Corte dichiara estinto il processo; dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio di legittimità.