Accolto il ricorso di Rhodia International Holding LTD
Pubblicato il: 5/29/2023
Nel contenzioso, la società Rhodia International Holding Ltd è affiancata dall'avvocato Tullio Elefante.
La società di diritto inglese Rhodia International Holding LTD impugnava il provvedimento di diniego di sei istanze di pagamento del credito di imposta relativo ai dividendi distribuiti nel 1995, 1997, 1998 e 1999 ai sensi dell'art. 10, par 4, lett. b) della Convenzione tra l'Italia ed il Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n.329 del 5.11.1990.
La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello proposto dall'Ufficio, confermando la decisione di primo grado, favorevole alla società. In particolare, la CTR dichiarava pregiudizialmente l'inammissibilità del primo motivo di appello, con cui l'Amministrazione aveva denunciato la violazione di legge per la dedotta alternatività dell'art. 10 della Convenzione tra l'Italia ed il Regno Unito e della direttiva 23 luglio 1990 n. 435/90/CEE, relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie residenti in diversi stati membri dell'Unione Europea, e riteneva assorbiti e comunque infondati i restanti motivi di appello, con i quali erano contestati la qualità di effettiva beneficiaria dei dividendi erogati in capo alla società appellata ed eccepita l’estinzione dell’obbligo di pagamento dei dividenti mediante compensazione.
Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso con tre motivi.
Con ordinanza n. 32991/2018 la Corte accoglieva il primo motivo di ricorso. Dichiarati assorbiti i motivi secondo e terzo, la Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR dell'Abruzzo per nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi enunciati.
La Corte territoriale: i) escludeva, con richiamo al principio dettato dalla ordinanza di rinvio della Corte di cassazione, la cumulabilità tra l’esenzione da tassazione dei dividendi effetto dell'attuazione della Dir. 90/435/CEE ed il diritto al credito d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4, lett b) della Convenzione Italia-Regno Unito, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 329/1990; ii) riteneva assorbiti gli ulteriori motivi di censura sollevati dalla società contribuente, attinenti all’assoggettamento dei dividendi alla tassazione inglese ed alla prova circa il fatto che la ricorrente fosse il beneficiario effettivo di una parte dei dividendi; iii) “per completezza di indagine” riteneva altresì opportuno rilevare che “se in Gran Bretagna i redditi da dividendi concorrono a formare la base imponibile e sono sottoposti alla «corporate tax», quello stesso sistema tributario riconosce un credito d'imposta interno (c.d. double taxation relief) che, nei fatti, esclude un effettivo versamento di imposte in quello Stato”, e che la società inglese non aveva prodotto la certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, relativamente alla soggezione non in astratto, ma in concreto, ad uno dei tributi indicati nella direttiva 435/90/CEE del Consiglio, come richiesto dall’art. 27-bis del DPR n. 600 del 1973 quale presupposto per il diritto al rimborso delle ritenute alla fonte sugli utili percepiti da una società residente in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Avverso la sentenza della CTR la Rhodia International Holding LTD ha proposto ricorso, con due motivi.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.