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Rigettato il ricorso di Quixa Assicurazioni per i rimborsi IRES


Pubblicato il: 5/29/2023

Nel contenzioso, Quixa Assicurazioni è affiancata dall'avvocato Francesco D'Ayala Valva unitamente agli avvocati Alberto Maria Gaffuri e Gianfranco Gaffuri.

Quixa Assicurazioni s.p.a. ricorre, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Milano aveva, a propria volta, rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’addizionale ires introdotta dall’art. 2 d.l. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 corrisposta per l’anno 2013.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato tardivamente «atto di costituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La ricorrente in data 15 marzo 2023 ha depositato memoria.

Con il primo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602. La ricorrente si duole per l’omesso annullamento del rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso della maggiore imposta reddituale pretesa, nell’anno 2013, in forza dell’art. 2 d.l. 30 novembre 2013, n.133, norma costituzionalmente illegittima e contraria al diritto comunitario.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost. Censura la sentenza impugnata per aver escluso il contrasto dell’art.2 d.l. 30 novembre 2013, n.133, con tali precetti fondamentali e con il diritto comunitario in materia di «aiuti di Stato».

Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Assume che la sentenza sarebbe viziata a causa della motivazione contraddittoria, insufficiente e, comunque, inadeguata.

La Corte rigetta il ricorso.