Accolto il ricorso di The New Economy Fund - Fund HG05
Pubblicato il: 5/29/2023
Nel contenzioso, The New Economy Fund - Fund HG05 è affiancato dagli avvocati Rita Gradara e Carlo Polito.
The New Economy Fund – Fund HG05 fondo d’investimento mobiliare di diritto statunitense residente in California (USA), ha detenuto, nei periodi di imposta compresi tra il 2007 ed il 2010, partecipazioni in diverse società italiane quotate in borsa, ricavandone dividendi sui quali le società partecipate hanno operato una ritenuta nella misura interna del 27 per cento o nella misura del 15 per cento, conformemente a quanto prescritto dall’art. 10, comma 2, lett. b), di ambedue le Convenzioni stipulate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America il 17 aprile 1984 e, successivamente, il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.
Il Fondo ha presentato all’Amministrazione finanziaria, per i periodi di imposta dal 2007 al 2010, istanze di rimborso della maggiore tassazione indebitamente pagata attraverso la ritenuta del 15 per cento, che assumeva illegittima in quanto determinante, a danno dei percettori di dividendi non residenti, un trattamento irragionevolmente deteriore, e quindi discriminatorio ai sensi dell’art. 63 TFUE, rispetto a quello riservato, nello stesso periodo, ai dividendi percepiti da un fondo d’investimento mobiliare residente nel territorio dello Stato italiano, che avrebbero subito un’imposizione sostitutiva pari al 12,5 per cento.
A fronte del silenzio serbato dall’Ufficio sulle istanze di rimborso, il Fondo ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, che lo ha rigettato.
Il Fondo ha allora impugnato la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha rigettato l’appello.
Il Fondo ha quindi proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della predetta sentenza d’appello.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.